SPORTING CLUB DUEVELE A.S.D.

 

STATUTO

 
Art. 1 – Costituzione
 
a.  A norma dell’art. 18 della Costituzione Italiana e degli art.i 36-37-38 del Codice Civile  è costituita l’Associazione denominata "SPORTING CLUB DUEVELE Associazione Sportiva Dilettantistica" con sede sociale in Dueville (VI), Viale della Repubblica n. 4/a.

b.  I colori sociali sono verde e giallo e la sigla è "SCD".

c.  Il distintivo dello SCD consiste in un Guidone verde bordato di giallo di forma triangolare la cui base misura metà dell’altezza e nel cui interno insiste la scritta "SPORTING CLUB DUEVELE", il simbolo del nodo "Savoia" seguito dalla sigla SCD.

 
Art. 2 – Principi e Scopi Generali
 
a.  L’Associazione ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività sportive dilettantistiche e motorio-sportive, con particolare riferimento allo sport della vela, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa, didattica per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento dell’attività sportiva;

b.  Per la crescita umana e sociale dei propri soci l’Associazione può peraltro promuovere e gestire attività culturali, ricreative, turistiche, assistenziali, ambientalistiche, educative, di prevenzione sanitaria;

c.  Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze dello scopo sociale può creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio, a tal fine può compiere tutte le operazioni economiche e finanziarie ritenute opportune;

d.  Può promuovere direttamente o in collaborazione con altri sodalizi lo sviluppo delle proprie iniziative;

e.  Ricerca momenti di confronto con le forze presenti nella Società, nella valorizzazione dei diversi ruoli, con le istituzioni pubbliche, con la scuola, gli enti locali ed enti culturali, turistici e sportivi per contribuire alla realizzazione di progetti che si collocano nel quadro di una programmazione territoriale delle attività dello sport e del tempo libero;

f.  L’Associazione si impegna ad esercitare con lealtà le proprie attività osservando i principi e le norme sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.

 
Art. 3 – Caratteristiche dell’Associazione
 
a.  E’ un istituto unitario, autonomo ed apolitico; è amministrativamente indipendente; è diretto democraticamente attraverso i suoi organi, garantisce l’uguaglianza e la pari opportunità di tutti i soci;

b.  Non ha finalità di lucro, intesa anche come divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione;

c.  Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse o organizzate sono a disposizione di tutti i soci, i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto di eventuali appositi regolamenti;

d.  Con i regolamenti, sono eventualmente disciplinate le modalità di partecipazione e di fruizione dei familiari dei soci;

e.  In considerazione della pluralità dei suoi fini e delle sue attività, può articolarsi in sezioni specializzate e gruppi di interesse;

f.  I compiti, i livelli di responsabilità, le norme di funzionamento delle sezioni specializzate, dei gruppi di interesse e degli altri organismi in cui si articola, possono essere stabiliti da appositi regolamenti tenendo conto della normativa vigente.

 
Art. 4 – Soci
 
a.  Possono essere soci tutti i cittadini che ne condividano le finalità;

b.  Le richieste di iscrizione vanno indirizzate al Consiglio Direttivo su modulo a ciò predisposto;

c.  Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci purché:

- abbiano cittadinanza italiana o di uno Stato della Comunità Europea;

- non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a        pene detentive superiori ad un anno, ovvero a pene che comportino l’interdizione dai pubblici uffici per un periodo superiore ad un anno;

- non abbiano riportato nell’ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad un anno;

- non abbiano subito sanzioni di sospensione dall’attività a seguito dell’utilizzo di sostanze e metodi che alterino le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;

d.  Per le cariche che comportano responsabilità civili o verso terzi, sono eleggibili soci che hanno raggiunto la maggiore età;

e.  I soci sono tenuti:

- al pagamento della quota sociale annuale decisa dall’Assemblea. Tale quota non è trasmissibile ne’ rivalutabile;
- alla osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni;

f.  I soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:

- qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
- qualora in qualche modo arrechino danni morali o materiali all’Associazione;

g.  Avverso le misure disciplinari i soci possono opporre ricorso all’assemblea dei soci;

h.  I soci si impegnano a non ricorrere ad altre vie di giudizio all’infuori di quelle previste dallo Statuto e dai regolamenti;

i.  Non sono ammessi soci temporanei ne’ limitazioni in considerazione della partecipazione alla vita sociale;

 
Art. 5 – Gli Organi
 
a.  L’Assemblea dei Soci;

b.  Il Consiglio Direttivo;

c.  Il Presidente;

d.  Il Collegio dei Revisori dei Conti.

 
Art. 6 – L’Assemblea
 
a.  L’Assemblea – Organo Sovrano dell’Associazione – è composta da tutti i soci in regola con i versamenti; non sono ammesse deleghe;

b.  L’Assemblea:

- approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività e di investimenti ed eventuali interventi straordinari;

- approva il bilancio preventivo, il rendiconto economico e finanziario consuntivo ed il rendiconto patrimoniale;
- delibera la costituzione di servizi e di altri organismi e decide su eventuali controversie relative ai diversi regolamenti e sulla loro compatibilità coi principi ispiratori dello Statuto;
- decide sulle eventuali irregolarità riscontrate dal Collegio dei Sindaci Revisori;
- esamina i ricorsi presentati da soci avverso le decisioni del Consiglio Direttivo;
- apporta le modifiche allo Statuto;
- alla scadenza dei mandati o in caso di dimissioni o decadenza elegge gli organi dell’Associazione Sportiva;
c.  L’Assemblea – sia ordinaria che straordinaria – è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci;

d.  In seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti;

e.  La seconda convocazione dell’Assemblea può aver luogo almeno un’ora dopo la prima;

f.  L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta l’anno; in via straordinaria su richiesta di almeno 1/10 della base sociale o del Consiglio dei Sindaci espressa all’unanimità, in questo caso, l’Assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dalla data in cui viene richiesta;

g.  L’annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai soci almeno sette giorni prima mediante avviso scritto da inviare via posta ordinaria, elettronica, fax, messaggi sms, specificando la data, l’ora e la sede della riunione, nonché l’ordine del giorno in discussione;

h.  L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali;

i.  Le votazioni sull’argomento all’ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta 1/3 dei presenti;

j.  L’Assemblea per il rinnovo degli Organi:

- stabilisce il numero dei membri del Consiglio direttivo composto di norma: da un minimo di 3 ad un massimo di 11 e, nel caso siano organi previsti, dei membri del Collegio dei Sindaci Revisori ( 3 effettivi) sulla base dell’entità numerica del corpo sociale;
- elegge il Comitato Elettorale per adempiere a tutte le operazioni inerenti il voto;
- approva l’eventuale regolamento per le elezioni stabilendo criteri che garantiscono i diritti delle minoranze;

k.  Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con le modalità che favoriscono la partecipazione dell’intero corpo sociale;

l.  Il Presidente dell’assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni;

m.  Le deliberazioni dell’Assemblea ed i rendiconti economici e finanziari saranno resi noti ai soci con le medesime modalità previste per la sua convocazione.

 
Art. 7 – Il Consiglio Direttivo
 
a.  Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:
- il Presidente,
- uno o più Vice presidenti,
- il Segretario,
- il Tesoriere,
- il Direttore sportivo
- il Responsabile delle pubbliche relazioni;

b. Il Consiglio Direttivo inoltre fissa le responsabilità dei Consiglieri in ordine alle attività svolte per il conseguimento dei propri fini;

c.  Il Consiglio Direttivo, per compiti operativi nelle sezioni, nei gruppi di interesse e negli altri suoi organismi, può avvalersi dell’attività volontaria anche di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi;

d.  Il Consiglio Direttivo può avvalersi di Commissioni di lavoro, da esso nominate;

e.  Il Consiglio Direttivo dura in carica, di norma, 2 anni; ove venisse a mancare, per qualsiasi motivo, un membro del Consiglio Direttivo, gli subentra il primo dei non eletti;

f.  Il consigliere che, salvo giustificate cause di forza maggiore, non interviene a 3 riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, viene dichiarato decaduto;

g.  Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria di norma 4 volte l’anno, ed in via straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri o su richiesta del Collegio dei Sindaci Revisori;

h.  Il Consiglio Direttivo:

- formula i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e li sottopone all’Assemblea;
- attua le deliberazioni dell’Assemblea;
- decide l’importo della quota associativa annuale;
- decide l’importo delle quote suppletive per determinati servizi aggiuntivi;
- propone all’Assemblea il regolamento di applicazione dello Statuto;
- definisce i regolamenti delle sezioni, dei gruppi e degli altri organismi in cui si articola secondo le indicazioni dell’assemblea;
- decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere fra i soci e sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai soci;
- decide le norme e le modalità di partecipazione alle attività organizzative nella zona e l’apertura delle proprie attività alle forze sociali ed ai singoli cittadini;

i.  I membri del Consiglio Direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre Società o Associazioni Sportive nell’ambito della medesima disciplina.

 
Art. 8 – Il Presidente
 
a.  Il  Presidente:
- È il legale rappresentante dell’associazione e la rappresenta nei rapporti esterni personalmente o a mezzo di suoi delegati;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- cura l’attenzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- stipula gli atti inerenti l’attività;

b.  In caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce nei suoi compiti;

c.  Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dalle elezioni di questi; tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

 
 
Art. 8bis – Collegio dei Sindaci (facoltativo)
 
a.  Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti si compone di tre membri eletti dall’Assemblea con le stesse modalità del Consiglio Direttivo e durano in carica per lo stesso periodo ma che non decadono se questi dovesse decadere, per qualsiasi ragione, anticipatamente;
b.  Alla prima riunione i Sindaci eleggono un Presidente che convoca e presiede le riunioni;
c.  Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l’inventario dei beni mobili ed immobili. Ha altresì il compito di esaminare e controllare il conto consuntivo e di redigere una relazione sui contenuti del bilancio consuntivo all’Assemblea;
d.  I Revisori dei Conti possono partecipare alle riunioni della Presidenza con voto consultivo.
 
Art. 9 – Dimissioni
 
a.  I Soci possono dare le dimissioni in qualsiasi momento purché non siano pendenti impegni economici assunti dall’Assemblea per investimenti ed interventi straordinari. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Il socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera all’atto della presentazione delle dimissioni;

b.  Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di discutere e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle;

c.  In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell’organo stesso, spetta al Presidente dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) delle variazioni avvenute.

 
Art.10 – Gratuità degli incarichi
 
a.  Le funzioni di membro del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e degli Organi delle sezioni, società e gruppi o gli incarichi svolti dai cittadini che prestano attività volontaria sono completamente gratuite;

b.  Eventuali rimborsi spese dovranno essere concordati e definiti specificatamente con il Consiglio Direttivo ed iscritti nel bilancio dell’Associazione Sportiva.

 
Art. 11 – Patrimonio e Bilancio
 
a.  Il patrimonio sociale dell’Associazione è costituito da:
- proventi del tesseramento;
- eventuali versamenti dei soci, dei loro familiari e di tutti coloro che fruiscono delle iniziative;
- eventuali contributi pubblici;
- proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell’Associazione;
- donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia di persone che di Enti Pubblici o privati, concessi senza condizioni che limitino l’autonomia del sodalizio;
- beni mobili e immobili di proprietà;

b.  Gli eventuali utili di gestione devono essere reinvestiti per le finalità istituzionali.

 
Art. 12 – Esercizi Sociali
 
a.  Gli Esercizi Sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno, tranne che per il primo esercizio in cui il termine viene fissato al 31 dicembre dell’anno successivo;

b.  Alla fine di ogni Esercizio il Consiglio Direttivo redige il rendiconto consuntivo che deve essere presentato all’approvazione dell’Assemblea entro il 120 giorni successivi.

 
Art. 13 – Operazioni Amministrative
 
a.  Per le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, è richiesta solo la firma del Presidente o del Tesoriere;

b.  Il Consiglio Direttivo può peraltro nominare un altro componente per le incombenze di cui sopra in sostituzione, in caso di assenza o di impedimento dei responsabili.

 
Art. 14 – Modifiche Statutarie
 
a.  Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell’Assemblea straordinaria;
sia in prima che in seconda convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino il 50% più uno del corpo sociale;

b.  Per le variazioni imposte da futura legislazione civile o fiscale è competente il Consiglio Direttivo;

c.  Prima della loro attuazione le variazioni saranno sottoposte all’approvazione dell’Ente di appartenenza.

 
Art. 15 – Scioglimento dell’Associazione
 
a.  Lo scioglimento può avvenire con decisione dell’Assemblea e con il voto favorevole di almeno ¾ dei soci presenti all’Assemblea purché questi rappresentino almeno il 50% più uno del corpo sociale;

b.  In caso di scioglimento il patrimonio residuo dopo la liquidazione dovrà essere devoluto ad associazione/i sportiva/e o a fini di utilità sociale;

c.  La scelta del beneficiario è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza qualificata prevista per lo scioglimento del sodalizio.

 
Art. 16 – Disposizioni Finali
 
a.  L’associazione sportiva si impegna a conformarsi alle norme statutarie ed alle direttive   del CONI e dell’ eventuale Federazione o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza. Per quanto non contenuto nel presente Statuto valgono le norme contenute nello Statuto Nazionale del CONI o dell’eventuale Federazione o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza ed eventualmente nel regolamento organico ed in ultima istanza dalle leggi in materia.